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Successioni

SUCCESSIONI
Il diritto di godimento, della casa di comune abitazione locata dall'altro convivente, alla luce della L. n. 76/2016

La legge 20 maggio 2016, nel disciplinare i novelli istituti dell'unione civile e delle convivenze di fatto, è intervenuta al fine di tutelare, tra gli altri, il fondamentale diritto all'abitazione.
In particolare, attraverso il comma 444, dell'unico articolo di cui si compone la legge in esame, il Legislatore ha inteso disciplinare espressamente la posizione successoria mortis causa del convivente di fatto superstite, in caso di morte del conduttore del contratto di locazione, avente ad oggetto la casa di comune residenza.
Al convivente di fatto superstite è, infatti, attribuito il potere di succedere nella medesima posizione contrattuale, già facente capo al defunto. La norma che emerge dalla disposizione succitata segue il medesimo sentiero indicato dalla giurisprudenza costituzionale, senza tuttavia ingenerare alcun conflitto con la disciplina rinvenibile all'interno della L. 27 luglio 1978, n.392.

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