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Unioni Civili

Unioni Civili

Le Unioni Civili possono essere istituite solo dalle coppie omosessuali. Le norme che le disciplinano sono contenute nei commi dall'1 al 35 della legge n.76 del 2016.

Per poter dar vita a una unione civile occorre essere maggiorenni, bisogna cioè aver compiuto i diciotto anni.
La volontà di costituire un'unione civile va espressa di fronte all’ufficiale di stato civile (il sindaco o un suo delegato alla presenza di due testimoni), come nel caso del matrimonio. Il documento che attesta la costituzione del vincolo deve contenere i dati anagrafici dei due costituendi, l’indicazione del regime patrimoniale scelto e la loro residenza, oltre i dati anagrafici dei testimoni. E'vietato apporre termini e condizioni al contratto che istituisce l’unione civile.

Come per le coppie eterosessuali attraverso il matrimonio, così per le coppie omosessuali il legislatore ha stabilito che il regime patrimoniale ordinario sia quello della comunione dei beni. Le due parti dell’unione civile, al pari dei coniugi nel matrimonio, possono stipulare delle convenzioni patrimoniali, per esempio restringendo la comunione solo ad alcuni beni o, al contrario, allargandola fino a comprendere altri che non cadrebbero in comunione.

La legge sulle Unioni Civili prevede che le due parti possono scegliere quale cognome adottare.
Attualmente gli uomini e le donne che fanno parte di una unione civile non possono adottare, tale facoltà è concessa soltanto alle coppie sposate.
Con la costituzione di una unione civile la coppia formata da due uomini o due donne acquista i medesimi diritti delle coppie unite in matrimonio: diritto alla pensione di reversibilità, diritto alla successione ereditaria, diritto al TFR, diritto agli alimenti in caso di scioglimento dell’unione civile.

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