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Minori

AVVOCATI CURATORI SPECIALI DI MINORI
Principi da rispettare nello svolgimento dell'incarico

INDIPENDENZA COMPETENZA CORRETTEZZA E LEALTA'
Il Curatore speciale del minore deve avere sempre tutela e rispetto della propria indipendenza dal Giudice e dalle parti, svolgendo il proprio ruolo nel solo e preminente interesse del minore nel rispetto anche dei diritti garantiti allo stesso dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali. Il Curatore speciale del minore deve curare la propria competenza professionale attraverso l’acquisizione di una formazione, anche multidisciplinare, adeguata e avere un aggiornamento costante nelle materie attinenti al diritto della famiglia, delle persone e dei minori. Il Curatore speciale del minore deve svolgere il proprio incarico con correttezza e lealtà in collaborazione con tutte le parti e nell’interesse del minore I principi generali si sostanziano nelle seguenti raccomandazioni:  

DEONTOLOGIA
Il Curatore speciale del minore deve comportarsi sempre avendo a mente la ricorrenza dei principi generali che costituiscono gli imprescindibili canoni deontologici contenuti agli artt. 9, 14 e 15, e 19 del Codice Deontologico Forense. Il Curatore speciale del minore ha il dovere di evitare incompatibilità nel rispetto dell’art. 24 CDF e ha inoltre l’obbligo di astenersi dall’assumere l’incarico ove abbia assistito in altre controversie, anche con oggetto diverso, le persone appartenenti allo stesso nucleo familiare. Il Curatore speciale del minore nel rispetto dell’art. 18, comma 2, CDF garantisce l’anonimato del proprio assistito e si astiene dal comunicare con ogni mezzo informazioni relative al procedimento.  

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
ll Curatore speciale che assuma le vesti di difensore, ove ricorrano i presupposti previsti dal DPR 115/2002, deposita - in nome e per conto del minore - istanza per l’ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato, in applicazione anche del disposto di cui all’art. 27, IV

COLLABORAZIONE CON TUTTE LE PARTI DEL PROCESSO
Nell’adempimento del proprio mandato, il Curatore speciale del minore mantiene continui contatti e rapporti improntati a correttezza e lealtà con il tutore, laddove esistente, con i servizi sociali, con gli educatori, con i responsabili delle comunità, con il personale sanitario, con gli affidatari (o l’ente affidatario), con gli insegnanti, nonché con tutti gli altri soggetti che a vario titolo si occupano del minore. I contatti con genitori, parenti e parti private dovranno sempre avvenire per il tramite dei rispettivi difensori, in ossequio alle norme deontologiche.

ASCOLTO
a) Il Curatore speciale deve procedere all’ascolto del minore capace di discernimento, con modi e termini a lui comprensibili, fornendo allo stesso - anche in relazione all’età e al suo sviluppo psicofisico - le informazioni ritenute più utili a comprendere l’oggetto del procedimento che lo riguarda. Il Curatore speciale, inoltre, in virtù dell’incarico ricevuto, deve fornire al minore adeguate informazioni e spiegazioni relative al ruolo che è chiamato a svolgere e relative alle decisioni assunte che lo riguardano.
b) Il Curatore speciale deve individuare il luogo più idoneo per effettuare i colloqui con il minore. Inoltre, deve valutare le modalità di ascolto e di comunicazione ritenute più adeguate all'età e alle condizioni psicofisiche del minore.
c) Il Curatore speciale, infine, deve chiarire al minore che sia capace di discernimento, con modi e termini a lui comprensibili, che la sua opinione sarà tenuta in debita considerazione ma non necessariamente accolta.
d) Il Curatore speciale del minore può assistere ad eventuali operazioni peritali riferibili al minore.

ADOZIONE
Cassazione Civile, sez. I, 30 giugno 2016, n. 13435 - Pres. Bernabai - Est. Nazzicone

È revocabile per errore di fatto la sentenza di Cassazione che, nel confermare la declaratoria dello stato di adottabilità assunta dal giudice di merito, sia fondata su una circostanza supposta esistente, la cui verità doveva invece, limitatamente all'evento, ritenersi positivamente conclusa.
Alla luce delle significative convergenze della giurisprudenza interna e di quella sovranazionale, la dichiarazione dello stato di abbandono di un minore va reputata, sotto ogni aspetto, come l'extrema ratio.

AFFIDAMENTO CONDIVISO
Tribunale Milano, Sez IX civ., 11 marzo 2016, ord. - Est. Buffone

La regola dell'affidamento condiviso non è negoziabile dai genitori così come non è ammissibile una rinuncia all'affido bigenitoriale da parte di uno dei partner, salvo che sussista adeguata, debita e chiara motivazione. È altresì nulla qualunque clausola diretta a porre limiti alla responsabilità genitoriale.

MINORI
Corte Costituzionale 20.10.2016, n.225 - Pres. Grossi - Est. Morelli

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.337 ter c.c. - con riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 31 Cost. e al combinato disposto degli artt.117 Cost., e 8 Cedu - nella parte in cui non tutela il diritto del minore a mantenere rapporti affettivi instaurati con persone che non sono suoi parenti: nella specie, l'ex compagna della madre biologica.
Infatti, nell'interruzione ingiustificata, in contrasto con l'interesse del minore, d'un rapporto significativo da lui intrattenuto con soggetti che non sono suoi parenti, è ravvisabile una condotta del genitore "comunque pregiudizievole al figlio" contro la quale trova applicazione l'art. 333 c.c. che già consente al giudice d’adottare "i provvedimenti convenienti" nel caso concreto.

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