Osservatorio di Giurisprudenza »

Divorzio

IL FIGLIO MAGGIORENNE CHE LAVORA E HA COSTITUITO UN PROPRIO NUCLEO FAMILIARE, NON HA DIRITTO AL MANTENIMENTO
Tribunale di Pisa, 19 giugno 2022

Nell'ambito di un ricorso per modifica della sentenza di divorzio, un padre chiedeva l'esclusione del contributo al mantenimento della figlia ormai 28enne, avendo la stessa raggiunto l'indipendenza economica, poiché svolgeva attività lavorativa continuativa da alcuni anni.
Dalla documentazione prodotta emergeva una pluralità di rapporti di lavoro dipendenti, intrattenuti dalla ragazza e, da ultimo, l'avvio anche di una attività con il proprio compagno, con il quale aveva costituito un autonomo nucleo familiare, convivendo stabilmente con un compagno, dal quale aveva avuto anche un figlio.
Madre e figlia si costituivano e pur non contestando le circostanze poste a fondamento del ricorso, ne chiedevano il rigetto, in quanto lo svolgimento di tali lavori, non avrebbe comunque consentito alla figlia di raggiungere l'indipendenza economica.
Il Tribunale accoglieva il ricorso del padre e revocava l'obbligo di corrispondere il mantenimento per la figlia maggiorenne, ritenendo che la stessa avesse raggiunto una adeguata capacità lavorativa , tenendo conto che, nella realtà attuale, i contratti a tempo determinato rappresentano la modalità tipica del mondo del lavoro, e per aver costituito, un proprio nucleo familiare.

REVOCA ASSEGNO DI DIVORZIO: ONERE PROBATORIO SUL CONIUGE ONERATO CIRCA L'EFFETTIVA POSSIBILITA' DI ATTIVITA' LAVORATIVA CONFACENTE ALLE PROPRIE ATTITUDINI DEL CONIUGE BENEFICIARIO
Corte di Cassazione, Sesta Sezione Civile, Ordinanza 20 luglio 2022 n. 22758

La Suprema Corte è intervenuta di nuovo sui presupposti per il riconoscimento del diritto all'assegno di divorzio e, in particolare, sulla capacità lavorativa del beneficiario dell'assegno.
Il ricorrente, onerato dell'assegno divorzile, lamentava l'omessa valutazione da parte dei giudici di appello, che avevano riconosciuto alla convenuta un assegno divorzile mensile di euro 200,00, della mancata valutazione della colpevole inerzia della ex moglie, che non aveva dimostrato di essersi diligentemente impegnata per reperire un'occupazione.
La Corte rigettava il ricorso, ribadendo il proprio orientamento giurisprudenziale in ordine ai criteri di ripartizione dell'onere probatorio, rispetto alla circostanza della apacità lavorativa del coniuge beneficiario dell'assegno.
La Cassazione, infatti, ritiene che l'ipotetica ed astratta possibilità lavorativa o di impiego del coniuge beneficiario non incida sulla determinazione dell'assegno di divorzio, salvo che il coniuge onerato dall'assegno, non fornisca la prova che il beneficiario abbia effettiva e concreta possibilità di esercitare un'attività lavorativa confacente alle proprie attitudini.

PROTOCOLLO PER I PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE
TRIBUNALE DI BOLOGNA - 8 LUGLIO 2022

1) Nello svolgimento delle udienze è assicurata la massima riservatezza, salve le ipotesi in cui non sia necessaria la trattazione del merito.
2) Nella fissazione dell’orario dell’udienza, il Giudice terrà conto delle particolari esigenze di riservatezza o di altre particolari condizioni personali tempestivamente segnalate dai difensori.
3) Le udienze di audizioni verranno fissate in orario extrascolastico.

Non verranno comunicati alle parti e vengono espunti dagli atti i dati relativi a:
- Collocazione del minore in affido eterofamiliare;
- Luogo protetto di collocazione (ad es. nei procedimenti per ordini di protezione contro gli abusi familiari)
- Informazioni acquisite e dichiarate non ostensibili dal Tribunale per i Minorenni.
- Il Giudice darà indicazione alla Cancelleria, al SS, al CTU, di non divulgare le informazioni di cui sopra.

DOCUMENTI DA ALLEGARE AGLI ATTI INTRODUTTIVI
A) al ricorso e alla memoria difensiva sono allegate tutte le dichiarazioni dei redditi presentate all’amministrazione fiscale nell’ultimo triennio alla data del deposito dell’atto. Il Modello Unico deve essere completo della dichiarazione della persona, dell’Iva, degli studi di settore, dell’IRAP.
B) E’ onere delle parti produrre, già all’udienza presidenziale, le dichiarazioni dei redditi successivamente al deposito degli atti introduttivi e aggiornare periodicamente tale produzione sino all’udienza di precisazione delle conclusioni.

DEFINIZIONE DI SPESE STRAORDINARIE DA RIPARTIRSI TRA I GENITORI
I difensori delle parti nelle loro richieste o negli accordi di separazione o divorzio indicano in modo dettagliato:
a) Le ulteriori spese che i genitori dovranno corrispondere pro quota in proporzione ai rispettivi redditi (ad es, spese mediche e/o specialistiche, ticket sanitari, apparecchi correttivi ecce cc)
b) Le modalità di rimborso delle suddette spese: in via esemplificativa si può prevedere l’invio da parte di un genitore della documentazione afferente la spesa a mezzo raccomandata a/r e l’obbligo di pagamento a cura dell’altro coniuge all’atto del versamento del contributo di mantenimento nel mese successivo alla ricezione della documentazione.


TRASFERIMENTI IMMOBILIARI
Allo scopo di consentire la regolare esecuzione degli atti di trasferimento immobiliare, sia con effetti reali sia con effetti obbligatori, nei procedimenti in materia di separazione personale e di divorzio, compresi i giudizi di revisione, occorre:
1) Inserire il codice fiscale e la residenza anagrafica delle parti;
2) Inserire la chiara e inequivoca manifestazione di volontà ex art. 1376 cc di procedere al trasferimento, sia con effetti reali sia con effetti obbligatori, e conseguentemente all’accettazione;
3) Inserire i dati dell’atto di provenienza dell’immobile, con la specificazione del notaio e degli estremi di registrazione e di trascrizione;
4) Specificare se l’immobile sia gravato o meno da ipoteca e/o da altro peso;
5) Produrre la visura catastale aggiornata relativa a tutti gli immobili oggetto del trasferimento, la visura storica, le planimetrie, la visura ipotecaria aggiornata
6) (…….)

Tutti i documenti necessari vanno depositati telematicamente entro il termine indicato dal Giudice nel provvedimento, affinché’ l’Ausiliario possa verificare la conformità degli atti e della documentazione prodotta a quanto previsto dal presente Protocollo;
qualora la previsione di trasferimento immobiliare sia con effetti reali sia con effetti obbligatori, sia contenuta nel ricorso introduttivo, il difensore dovrà espressamente richiedere la nomina di un Ausiliario al fine di valutare la conformità della clausola di trasferimento e dei documenti allegati a quanto previsto dal presente Protocollo.
La scelta dell’Ausiliario deve avvenire attingendo il nominativo dalla lista formata dal Presidente del Tribunale su indicazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna e distribuita ai Presidenti di Sezione, nonché ai Giudici.
L’Ausiliario ha il compito di verificare la corrispondenza formale tra quanto riportati nella clausola relativa al trasferimento immobiliare e i documenti depositati e, almeno 10 giorni prima dell’udienza, di depositare suo parere sulla fattibilità del trasferimento.

ASSEGNO DI DIVORZIO
Cassazione Civile, Sez VI, 13 dicembre 2016, n. 25528, ord.

L'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorchè di fatto, esclude ogni residua solidarietà post - matrimoniale con l'altro coniuge, facendo venir meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge.

T.F.R.
Cassazione Civile, Sez IV, 12 luglio 2016, n.14171, ord.

In caso di divorzio sono assoggettate alla disciplina di cui all'art. 12 bis, L. n.898 del 1970 le somme corrisposte dal datore di lavoro come incentivo alle dimissioni anticipate del dipendente (cd. Incentivi all'esodo), atteso che dette somme costituiscono reddito di lavoro dipendente, essendo predeterminate al fine di sollecitare e remunerare, mediante una vera e propria controprestazione, il consenso del lavoratore alla risoluzione anticipata del rapporto.

In questo sito utilizziamo i cookie, continuando la navigazione ne autorizzi l’uso. Per maggiori informazioni > clicca qui.