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Contratti di Convivenze Etero e Omosessuali

Contratti di Convivenze Etero e Omosessuali

La famiglia tradizionale composta dalla coppia coniugata con figli non è più il modello dominante e rappresenta poco più del 30% del totale delle famiglie italiane. Le libere unioni sono oltre un milione e per oltre la metà riguardano convivenze more uxorio tra partner celibi e nubili.

La Legge n.76 del 2016 o Legge Cirinnà prevede la tutela della convivenza di fatto sia per le coppie eterosessuali sia per le coppie omosessuali. Legami affettivi e coabitazione sono due elementi sostanziali della famiglia di fatto.

Le parti hanno la possibilità di regolamentare i loro rapporti patrimoniali ed il contratto dovrà rispettare le formalità che la legge ha previsto al comma 51. Il contratto deve essere comunicato a cura dell’avvocato che ha ricevuto l’atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione entro i successivi 10 giorni al Comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe ai fini dell’opponibilità ai terzi.

Nel caso in cui, la coppia non abbia interesse a regolamentare rapporti di natura patrimoniale o comunque non intendesse formalizzarli, non è obbligata a sottoscrivere un contratto di convivenza ma solo la dichiarazione anagrafica che verrà raccolta dall’Ufficiale di Stato civile che procederà ad annotare l’avvenuta convivenza di fatto.

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